FAMILIARI

Telefonate

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L'ordinamento penitenziario prevede per la persona detenuta il diritto a telefonare ai familiari e ai conviventi, per la durata di dieci minuti, una volta alla settimana. Eccezione alla norma è rappresentata dalle persone private della libertà per reati previsti dal primo comma dell’art. 4bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354, i quali hanno diritto a due telefonate al mese complessive.

 Le telefonate sono possibili soltanto per utenze fisse, sempre dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione, da richiedere da parte dalla persona reclusa all’autorità competente:

  • il Direttore del carcere per i condannati;
  • l’Autorità Giudiziaria per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado;
  • il Magistrato di Sorveglianza per gli appellanti e i ricorrenti (alcuni Magistrati di Sorveglianza delegano a questo compito il Direttore dell’istituto)

La circolare del 26 aprile 2010 della Direzione generale detenuti e trattamento, ha introdotto la possibilità di chiamare i telefoni cellulari per detenuti comuni di media sicurezza che non abbiano effettuato nè colloqui visivi, né telefonici per un periodo di almeno quindici giorni e che abbiano dichiarato di poter mantenere contatti con i propri familiari solo attraverso telefonate verso utenza mobile.

Nel caso di cittadini stranieri la procedura può risultare più lunga in quanto, il carcere dovrà acquisire una dichiarazione del Consolato che attesti il grado di parentela, mentre per i cittadini extracomunitari potranno essere ammessi alle telefonate soltanto attestando la regolarità nel territorio italiano (il permesso di soggiorno oppure il visto di ingresso).

In occasione del proprio trasferimento in altro Istituto, la persona con problemi di giustizia è autorizzata ad effettuare una telefonata. Una volta trasferita può chiedere di telefonare ai propri familiari in via eccezionale. E’ consigliabile richiedere l’autorizzazione alla corrispondenza telefonica anche se si proviene da un altro carcere dove già si era autorizzati.

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

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