FAMILIARI

Corrispondenza

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La persona priva della libertà può usufruire della corrispondenza epistolare illimitatamente.

Per  esigenze  attinenti  le  indagini investigative  o  di prevenzione  dei  reati,  ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto,  possono  essere  disposti,  nei confronti dei singoli detenuti  o  internati,  per  un  periodo  non  superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

  • limitazioni  nella  corrispondenza epistolare;
  • la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
  • il  controllo  del  contenuto  delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.In questo caso l'apertura delle buste  che  racchiudono  la  corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato

Questi provvedimenti, sono adottati con decreto motivato, su richiesta del Pubblico Ministero o su proposta del Direttore dell'istituto, autorità giudiziarie che possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.

Riferimenti normativi

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