Faq Detenuti in entrata

Faq Detenuti in entrata

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In questa sezione è possibile reperire informazioni approfondite e le risposte ai quesiti più frequenti relativi alla sezione DETENUTI IN ENTRATA di zeromandate.org.

Innanzitutto bisogna distinguere i circuiti detentivi dai regimi penitenziari. Il circuito detentivo è una struttura logistica (sezioni d’istituto) dotata di speciali requisiti di sicurezza al cui interno sono collocate categorie differenti di detenuti. Il termine regime penitenziario, invece, rinvia ai metodi di trattamento applicati alla vita penitenziaria.Le circolari DAP prevedono i seguenti circuiti:

  • Circuito di media sicurezza: (cd. detenuti comuni) con pene entro i tre anni.
  • Circuito di alta sicurezza: per detenuti sospettati di appartenere alla criminalità organizzata.
  • Circuito a elevato indice di vigilanza (EIV): per esponenti della criminalità politico-terroristica; ex appartenenti al regime 41bis.
  • Circuito per i collaboratori di giustizia: per i soggetti che collaborano con la magistratura.


È una misura coercitiva personale applicata ad un indagato in attesa di giudizio che si presume non colpevole. Può essere adottata a condizione che non solo sussistano gravi indizi del reato, ma che sussistano anche specifiche esigenze cautelari, come quelle derivanti dal pericolo di reiterazione del reato, dal pericolo di fuga o dal pericolo d'inquinamento delle prove. Le condizioni che legittimano la misura restrittiva devono di norma essere accertate in concreto e le misure adottate devono essere proporzionate e ristrette al minimo.

Il detenuto non perde il suo status di cittadino e rimane perciò titolare di alcuni diritti fondamentali, come il diritto alla difesa, alla salute, all'identità personale, a professare la propria religione, a ricevere un trattamento di esecuzione della pena rispettoso del senso di umanità e tendente alla rieducazione del detenuto, all’istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. La condanna passata in giudicato, tuttavia, comporta automaticamente l’applicazione di pene accessorie che limitano i diritti costituzionalmente garantiti come:

  • l’interdizione dai pubblici uffici: può essere temporanea o perpetua (il condannato viene privato del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico, da ogni pubblico ufficio e di ogni incarico.);
  • l’interdizione da una professione o da un’arte: perdita della capacità di esercitare, per tutto il tempo dell’interdizione, una professione per cui è necessario uno speciale permesso o abilitazione;
  • l'interdizione legale: automatica con la condanna all’ergastolo e alla reclusione non inferiore a cinque anni (è la pena accessoria per i delitti di maggiore gravità che priva il condannato della capacità di agire);
  • l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (è stata introdotta per i reati dei cd. colletti bianchi;
  • l’incapacità di contrattare con le Pubbliche amministrazioni (l’incapacità di concludere contratti con la PA)


Quando una persona viene arrestata, espletate le procedure d’ingresso presso l’ufficio matricola e il casellario ed eseguita la prima visita medica, viene condotta nelle sezioni di pernottamento. Se si tratta di primo arresto, la persona viene sentita dallo psicologo e poi destinata alle sezioni riservate ai “nuovi giunti”; se il colloquio con l’esperto ha evidenziato un normale status psicologico, i criteri per la scelta delle celle di pernottamento non si differenziano da quelli seguiti per le persone arrestate più volte: tengono conto soprattutto della nazionalità dell’arrestato, dell’età, della tipologia di reato commesso e, per quanto possibile, anche delle eventuali richieste dell’interessato. L’assegnazione non è definitiva: è possibile, attraverso una “domandina” fare richiesta per il cambio di cella indicando le motivazioni. L’esperto, comunque, nel caso in cui fosse necessario precauzionalmente può consigliare o una destinazione diversa oppure una sorveglianza particolare, per prevenire soprattutto atti di autolesionismo.
Per chi dovesse arrivare da altro carcere, il criterio utilizzato è quello dello status giuridico della persona detenuta (giudicante, appellante, ricorrente, definitivo), per cui viene assegnato alla sezione corrispondente. A differenza dei nuovi giunti, però, se nella cartella personale della persona proveniente da altro carcere non sono evidenziate particolari esigenze di controllo e sicurezza, si tiene conto anche delle esigenze personali – per esempio, per motivi di studio e se lo spazio lo consente, può essere assegnato a sezioni previste allo scopo.

Occorre fare, innanzitutto, una distinzione fondamentale tra lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria - i cosiddetti “lavori domestici” – e lavoro alle dipendenze di terzi, ossia di aziende che operano all’interno delle carceri.
A prescindere dal datore di lavoro, per svolgere una qualsiasi mansione lavorativa all’interno del carcere la persona privata della libertà personale, qualunque sia il suo status giuridico, può fare richiesta all’Ufficio Comando tramite domandina. Se trattasi di lavori domestici, solitamente si viene chiamati dal suddetto ufficio per un breve colloquio in cui il richiedente può esporre le motivazioni della sua richiesta. I criteri di scelta, se rispettati, sono diversi a seconda della mansione lavorativa: per lavorare in cucina o alla MOF (Manutenzione Ordinaria Fabbricati), per esempio, la scelta può cadere su chi ha già esperienze lavorative specifiche. Lo status giuridico di “definitivo” a volte può essere determinante, ma ciò che più conta è aver tenuto “condotta regolare” durante la permanenza in istituto.
Quando si tratta di lavorare per conto di aziende esterne la prassi è la seguente: fatta la domandina, l’amministrazione sceglie un gruppo di candidati potenzialmente idonei a svolgere la mansione richiesta. La lista di candidati viene sottoposta al vaglio dell’azienda disposta ad assumere, che attraverso uno o più colloqui sceglie il/i candidato/i che sosterrà un periodo di prova prima dell’assunzione definitiva.

Il beneficio della liberazione anticipata è previsto dall’art. 54 dell’Ordinamento Penitenziario e trova applicazione nei confronti del condannato a pena detentiva che abbia partecipato all’opera di rieducazione e abbia mantenuto una regolare condotta. È una riduzione di giorni 45, dal fine pena, per ciascun semestre scontato. L’istanza va proposta al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione e deve contenere tutti i dati che giustifichino l’applicazione della misura alternativa richiesta.
Per la decisione, il Magistrato di Sorveglianza tiene conto del comportamento del soggetto richiedente e decide in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Qualora il Magistrato ritiene vi siano elementi idonei a concedere la misura alternativa, ne dispone l’applicazione.
Può essere revocata nel caso in cui il detenuto commette un reato non colposo durante la medesima carcerazione.

E’ possibile solo in particolari casi e soprattutto dipende dalla posizione giuridica del recluso. Se il detenuto è “in attesa di giudizio” deve rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria competente per territorio nel quale si presume abbia commesso il reato. Successivamente è la direzione dell’istituto a decidere sui trasferimenti della popolazione detenuta, che spesso avviene per sovraffollamento o per motivi disciplinari. Tuttavia, il detenuto appellante o definitivo – che osservano le norme di buon comportamento – può chiedere il trasferimento per motivi di studi o per frequentare corsi professionali, istituiti in altre sedi.
È prevista la possibilità per il detenuto definitivo che sconta la pena in penitenziari distanti dal nucleo familiare di chiedere un trasferimento temporaneo per “avvicinamento colloquio”.

Sì, ma solo per motivi di studio. Il possesso e l’utilizzo del pc possono essere autorizzati dalla Direzione su richiesta scritta (domandina) da parte dell’interessato, ma è vietato internet per motivi di sicurezza. Tutti i computer, infatti, di cui è dotato il Polo Universitario di Torino sono sprovvisti di modem (il dispositivo di connessione ad internet), per cui è impossibile connettersi alla rete. Sono consentite tutte le altre attività che possono esplicarsi tramite computer: scrivere tesi di laurea, prendere appunti durante le lezioni, consultare l’enciclopedia, vedere video e anche giocare.

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