DETENUTI IN ENTRATA

Lunedì, 30 Luglio 2012 09:37

Colloqui

COLLOQUI CON PARENTI E CONGIUNTI

I colloqui rappresentano per i familiari una delle più importanti occasioni per poter mantenere i propri legami sociali e gli affetti con una persona privata della libertà.
Le regole e le procedure per poter essere ammessi ai colloqui, sono normate dall'ordinamento penitenziario italiano che prevede che la persona reclusa possa sostenere colloqui sia con i propri familiari sia con altre persone.
Il diritto garantisce sei colloqui visivi al mese, della durata di un’ora ciascuno.
Colloqui che si riducono a quattro mensili nel caso in cui la persona detenuta rientri in uno dei seguenti casi:

  • detenuti e internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
  • delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;
  • delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

In casi particolari, ad esempio per soggetti gravemente infermi, o alla presenza di bambini con meno di dieci anni, può essere concesso un numero di colloqui mensili maggiore.
In circostanze eccezionali e qualora i familiari giungano o siano residenti in comuni particolarmente distanti dall'istituto penitenziario o gli stessi colloqui tra le persone che li richiedano non siano frequenti, è possibile prolungare la durata degli stessi o chiedere di riunire più ore in un unica visita. In questi casi quando i familiari si presentano all’ingresso del carcere possono chiedere al personale della polizia penitenziaria di riunire più ore, quelle previste nel mese, in un unico colloquio.
Il Regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone adulte e un bambino, ma è possibile derogare quando si tratti di congiunti o conviventi. Per i detenuti inseriti nei circuiti ad alta sicurezza permane l'obbligo, per i familiari, di esibire le certificazioni che indicano i legami intercorrenti tra i componenti della famiglia anagrafica.
I familiari prima di andare a trovare il proprio caro devono informarsi in quale sezione si trova la persona che si desidera incontrare.

Riferimenti normativi

TERZE PERSONE

La persona priva di libertà può ricevere anche visite da terze persone, cioè persone diverse dai familiari e dai conviventi. La persona reclusa che vuole sostenere un colloquio con una"terza persona" dovrà presentare una richiesta motivata al Direttore del carcere, specificando i motivi per i quali richiede il colloquio. Allegando alla richiesta una fotocopia del documento d'identità valido.

Il Regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone adulte e un bambino, ma è possibile derogare quando si tratti di congiunti o conviventi.

Riferimenti normativi

GRADI DI PARENTELA


Parenti: genitori, figli
Affini: suoceri, generi, nuore, altri figli del coniuge

Parenti: nonni, nipoti (figli di figli), fratelli e sorelle
Affini: nonni e nipoti del coniuge, coniuge di nonni e nipoti cognati

Parenti: bisnonni, pronipoti, zii, nipoti (figli di fratelli/sorelle)
Affini: bisnonni e pronipoti , zii e nipoti del coniuge, coniuge di bisnonni, pronipoti, zii e nipoti (figli di fratelli o sorelle del coniuge

Parenti: cugini di 1° grado (figli di zii), prozii (zii dei genitori), figli di nipoti (figli dei figli del fratello/sorella)
Affini: cugini di I grado del coniuge, coniuge di cugini di I grado, prozii del coniuge, coniuge dei prozii, coniuge di figli di nipoti (della moglie o del marito), figli di nipote (del fratello o sorella) del coniuge

Mercoledì, 25 Luglio 2012 17:12

Autorizzazioni

VISITE E COLLOQUI

La richiesta per l'autorizzazioni a visite e colloqui nel caso di persona in attesa di sentenza di primo grado, prevedono una specifica richiesta all'autorità giudiziaria che procede.

  • Procura di Torino - Rilascio permessi di colloquio
    Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 Torino
    Piano: Terra - ingresso 2
    Tel.: 011 4327463 -Fax: 011 4327461
    Orario: dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00
    sito: www.procura.torino.it

Nel caso di persona privata della libertà dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, il familiare deve essere invece autorizzato direttamente dal direttore dell'istituto. Autorizzazione per la quale la persona reclusa deve fare apposita richiesta, specificando i motivi per i quali richiede il colloquio, utilizzando un modulo prestampato da richiedersi all'interno dell'istituto penitenziario, presso l’Ufficio Comando. Il modulo dovrà essere inviato al Direttore, indicando i  dati anagrafici completi della persona che si presenterà al colloquio. Solo dopo una serie dei controlli verrà notificata al detenuto l’autorizzazione oppure il diniego ai colloqui.

Modulo Richiesta Colloqui da far compilare alla persona privata della libertà

I permessi possono essere di tipo:

  • permanenti: rilasciato ai familiari che rientrino tra i parenti e ai conviventi, valido per più visite
  • ordinario: rilasciato a quelle persone che non sono familiari oppure familiari di grado lontano o affini, valido per una sola visita
  • straordinari: rilasciato a quelle persone che non sono familiari oppure familiari di grado lontano o affini, valido per una sola visita che non incide sul monte ore

Riferimenti normativi

Fonte: Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Torino

CITTADINI ITALIANI E STRANIERI

  • Il familiare italiano può richiedere i permessi e, una volta ottenutili, presentarsi ai colloqui, solo se munito della propria carta d’identità e di un documento che attesti il grado di parentela (lo stato di famiglia o un certificato storico rilasciato dal Comune). Oppure con il “certificato” che attesti lo stato di convivenza con la persona detenuta che si vuole incontrare. Tale documento si può richiedere al Comune di residenza.
    I cittadini italiani possono autocertificare lo stato di parentela all’entrata dell’istituto.

    Modulo stato di famiglia

  • Per visite e colloqui inerenti cittadini stranieri, il carcere dovrà acquisire una dichiarazione del Consolato che attesti il grado di parentela. Inoltre, i cittadini extracomunitari potranno essere ammessi ai colloqui soltanto se in possesso di un documento che attesti la regolarità nel territorio italiano (il permesso di soggiorno oppure il visto di ingresso).

Riferimenti normativi

Fonte: Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Torino

TELEFONATE

Perchè una persona reclusa possa telefonare ad un proprio familiare è necessario ottenere l’autorizzazione del Direttore del carcere per i condannati, dell’Autorità Giudiziaria per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado, del Magistrato di Sorveglianza per gli appellanti e i ricorrenti (alcuni Magistrati di Sorveglianza delegano a questo compito il Direttore dell’istituto). Conviene sempre allegare alla richiesta di autorizzazione una bolletta telefonica dalla quali risulti il nome dell’intestatario dell’utenza, lo stato di famiglia o un’autocertificazione attestante il grado di parentela. Il modulo prestampato è reperibile all'interno dell'istituto penitenziario, presso l’ufficio Comando.

Riferimenti normativi

Fonte: Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Torino

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