Al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale delle confessioni diverse da quella cattolica, la direzione si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge, oppure dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno. In alternativa l'ingresso dei ministri di culto può essere autorizzato comprendendo queste figure tra gli operatori appartenenti alla comunità esterna che collaborano all’azione rieducativa, promuovendo “lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”.
Per ovviare alla mancata compilazione di un elenco di ministri di culto islamici, la procedura prevede la comunicazione delle generalità del ministro di culto e dei nominativi di tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all’ingresso negli istituti penitenziari alla Direzione generale detenuti e trattamento e al Ministero dell’interno. Oltre ai nominativi vanno indicati nel primo caso le generalità della moschea o della comunità di appartenenza per l’acquisizione del parere sull’autorizzazione all'ingresso in carcere.
Riferimenti normativi
- Art. 58 Decreto del Presidente ella Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
- Artt. 15, 67 Legge 26 luglio 1975, n. 354
- Circolari Ministero dell'Interno n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2 febbraio 2002
Fonte: Ministero della Giustizia