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Nomina dell'avvocato

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Una delle principali forme di tutela previste dalla Legge italiana (sancita dalla Costituzione italiana) per garantire i diritti delle persone imputate di un reato è la nomina dell’avvocato, che ha diritto a incontrare e parlare in carcere con il proprio assistito, negli orari e nei luoghi a questo adibiti.

Se non lo si è fatto precedentemente presso l’Ufficio Matricola, è possibile indicare il nome del proprio avvocato di fiducia che sosterrà la difesa della persona, sia nella fase processuale, sia durante l’esecuzione della pena. Qualora se ne sia sprovvisti si può visionare l’albo dei difensori del circondario e nominare il proprio avvocato di fiducia, scegliendo tra i nominativi riportati e compilando apposita modulistica.

In caso contrario verrà incaricato un difensore d’ufficio.

L’avvocato nominato, sia di fiducia o sia d’ufficio, ha diritto ad essere remunerato. Se la persona privata della libertà è impossibilitata a sostenerne le spese può chiedere di essere ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, cui possono accedere anche i cittadini stranieri. La domanda va inviata al Giudice del procedimento e contenere precise indicazioni sulla natura del procedimento cui si è soggetti e sulle proprie condizioni reddituali.

Riferimenti normativi

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