Faq Detenuti in uscita

Martedì, 25 Settembre 2012 10:00

Faq Detenuti in uscita

In questa sezione è possibile reperire informazioni approfondite e le risposte ai quesiti più frequenti relativi alla sezione FAMILIARI di zeromandate.org.

Pubblicato in FAQ
Martedì, 25 Settembre 2012 10:03

Faq Familiari

In questa sezione è possibile reperire informazioni approfondite e le risposte ai quesiti più frequenti relativi alla sezione FAMILIARI di zeromandate.org.

Pubblicato in FAQ
Martedì, 18 Settembre 2012 15:55

Telefonate

FAMILIARI E CONGIUNTI

L'ordinamento penitenziario prevede per la persona detenuta il diritto a telefonare ai familiari e ai conviventi, per la durata di dieci minuti, una volta alla settimana. Eccezione alla norma è rappresentata dalle persone private della libertà per reati previsti dal primo comma dell’art. 4bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354, i quali hanno diritto a due telefonate al mese complessive. La telefonata si può effettuare tutti i giorni, compresi i festivi.

Le telefonate sono possibili soltanto per utenze fisse, sempre dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione, da richiedere da parte dalla persona reclusa all’autorità competente:

  • il Direttore del carcere per i condannati;
  • l’Autorità Giudiziaria per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado;
  • il Magistrato di Sorveglianza per gli appellanti e i ricorrenti (alcuni Magistrati di Sorveglianza delegano a questo compito il Direttore dell’istituto)

Ottenute le autorizzazioni necessarie bisogna compilare un apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Comando, e presentare la documentazione richiesta (stato di famiglia, copia del contratto o della bolletta telefonica).

La circolare del 26 aprile 2010 della Direzione generale detenuti e trattamento, ha introdotto la possibilità di chiamare i telefoni cellulari per detenuti comuni di media sicurezza che non abbiano effettuato nè colloqui visivi, né telefonici per un periodo di almeno quindici giorni e che abbiano dichiarato di poter mantenere contatti con i propri familiari solo attraverso telefonate verso utenza mobile.

Nel caso di cittadini stranieri la procedura può risultare più lunga in quanto, il carcere dovrà acquisire una dichiarazione del Consolato che attesti il grado di parentela, mentre per i cittadini extracomunitari, gli stessi potranno essere ammessi alle telefonate soltanto attestando la regolarità nel territorio italiano (il permesso di soggiorno oppure il visto di ingresso). La persona stranierà dovrà indicare nella domandina la lingua utilizzata durante la telefonata.

In occasione del proprio trasferimento in altro Istituto, la persona con problemi di giustizia è autorizzata ad effettuare una telefonata. E’ consigliabile richiedere l’autorizzazione alla corrispondenza telefonica anche se si proviene da un altro carcere dove già si era autorizzati.

Consulta la sezione di Zeromandate dedicata agli orari per le visite delle Case Circondariali di Torino e Ivrea

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

TERZE PERSONE

Le eventuali richieste per telefonare a terze persone, cioè diverse dai familiari e conviventi, potranno essere autorizzate solo se sussistono ragionevoli e verificati motivi, previa istanza scritta all'autorità competente:

  • il Direttore del carcere per i condannati;
  • l’Autorità Giudiziaria per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado;
  • il Magistrato di Sorveglianza per gli appellanti e i ricorrenti (alcuni Magistrati di Sorveglianza delegano a questo compito il Direttore dell’istituto).

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

AVVOCATI

La persona priva della libertà che intende conferire telefonicamente con il proprio avvocato deve essere regolarmente autorizzata dall’Autorità Giudiziaria sino alla sentenza di primo grado e dal Magistrato di sorveglianza in tutti gli altri casi. Il modulo è reperibile in carcere, presso l’ufficio Comando.

C. C. TORINO

É in vigore il sistema di chiamata con scheda telefonica personale prepagata. Un apparecchio telefonico dotato di un sensore che rileva i dati dell’utente consentendo a quest’ultimo di digitare in assoluta autonomia il numero che si vuole chiamare (solo i numeri telefonici autorizzati con apposita richiesta per ricaricare la scheda), senza l’intermediazione del centralino interno.

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

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