IN USCITA

Lunedì, 08 Ottobre 2012 16:40

Direttore penitenziario ed educatori

Tra le figure professionali più specificatamente interne al carcere, in relazione alle misure alternative, di sicurezza o alle sanzioni sostitutive, ricoprono un ruolo fondamentale il Direttore penitenziario e gli educatori.

Lunedì, 08 Ottobre 2012 14:15

Affidamento in prova ai Servizi Sociali

REQUISITI

Considerata la misura alternativa per eccellenza, l’affidamento in prova ai Servizi Sociali, si svolge interamente sul territorio, al di fuori delle mura carcerarie, per un periodo che non superi tre anni.

Può essere concessa ai detenuti che abbiano:

  • da espiare una pena residua non superiore a quattro anni di detenzione, quando nell’anno precedente alla richiesta, abbia tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 dell’art. 47 Legge 26 luglio 1975 n. 354.
  • una pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni;
  • un beneficio dall’esecuzione della misura alternativa, in particolar modo contribuendo alla rieducazione e assicurando la prevenzione del pericolo di nuovi reati, dopo un’attenta osservazione della personalità, condotta collegialmente in istituto;
  • tenuto un comportamento tale da ritenere che il godimento della misura alternativa contribuisca alla rieducazione e prevenga nuovi reati da parte del condannato, anche senza procedere all'osservazione in istituto

Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche oltre i limiti di pena previstI
I detenuti per reati associativi possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali solo se collaborano con la giustizia; i detenuti per reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza, che è l’organo competente per la concessione della misura alternativa. Nel caso che il richiedente sia in libertà va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.

Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza. Nel caso in cui siano offerte concrete indicazioni circa:

  • l'esistenza dei presupposti necessari per l'ammissione;
  • l'esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione;
  • l'assenza di un pericolo di fuga.

Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione attestante lo stato di salute della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.

Affidamento in prova ai Servizi Sociali
L’affidamento in prova ai Servizi Sociali ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
Ha inizio con la sottoscrizione da parte del soggetto a cui è stata concessa la misura alternativa del verbale delle prescrizioni, e con l’assunzione dell'impegno a rispettarle:

  • se il condannato è in libertà, davanti al Direttore dell'UEPE;
  • se il soggetto è detenuto, davanti al Direttore dell'Istituto penitenziario

Le prescrizioni sono relative ai seguenti aspetti:

  • rapporti con l'UEPE;
  • dimora;
  • libertà di movimento;
  • divieto di frequentare determinati locali;
  • lavoro;
  • divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati

A volte possono anche riguardare: il divieto di soggiorno in parte, in uno o in più comuni, l’obbligo di soggiorno in un comune determinato, l’adempimento degli obblighi di assistenza familiare, l’opera in favore della vittima del reato commesso.
Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni raccolte dall'UEPE.

REVOCA E UEPE

Revoca
Il provvedimento di ordinanza della detenzione domiciliare può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • quando l'UEPE informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a tre anni)
  • se il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
  • conclusione della misura

Mentre può essere revocato nel caso in cui:

  • il comportamento del soggetto sia contrario alla legge o alle prescrizioni dettate;
  • si verifichi la opravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a tre anni

Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

L’affidamento termina con l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • aiuta il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale al fine di favorire il suo reinserimento;
  • controlla la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni;
  • svolge azione di tramite tra l'affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale;
  • riferisce periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull'andamento dell'affidamento ed invia allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura;
  • fornisce al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del soggetto e sull'andamento della misura (ai fini di un'eventuale modifica delle prescrizioni, ecc.);
  • prosecuzione della misura

CASI PARTICOLARI

Oltre ai casi sin qui descritti è possibile richiedre l'affidamento in prova terapeutico. Una particolare forma di affidamento in prova rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.

Per la concessione della misura alternativa o di comunità sono richiesti i seguenti requisiti:

  • pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a sei anni;
  • il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso o che intende sottoporsi ad un programma di recupero

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato tale stato, e l'andamento del programma concordato.

Se il Tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma.
Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione.

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Lunedì, 08 Ottobre 2012 12:43

Sanzioni sostitutive

LA LIBERTA' CONTROLLATA

Le sanzioni sostitutive rappresentano uno strumeno alternativo alla pena detentiva nei casi di minore allarme sociale.

Il giudice può sostituire la pena detentiva con la libertà controllata quando:

  • ritiene che essa non debba essere superiore ai sei mesi

Il Magistrato di Sorveglianza può inoltre convertire in libertà controllata le pene pecuniarie:

  • la multa per un periodo massimo di un anno e l'ammenda di sei mesi, dopo che abbia accertato una situazione di insolvibilità da parte del condannato

La libertà controllata è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, ecc.) ed oggettivi (reati ostativi), nel caso sia il Magistrato di Sorveglianza a disporla è lui stesso a determinare le modalità della libertà controllata, sentendo il condannato stesso ed acquisendo informazioni anche tramite l' U.E.P.E.

PROCEDURA E SANZIONE

Se il condannato è detenuto copia dell'ordinanza va trasmessa al direttore dell'Istituto di pena che informa gli organi di polizia della dimissione, la cui pena sostitutiva decorrerà dal giorno successivo alla dimissione.
I soggetti in libertà controllata possono beneficiare di sospensioni della pena per motivi di studio, lavorativi o familiari per non più di sette giorni. Nel caso si usufruisca di una pena sostitutiva non è possibile ottenere le misure alternative alla detenzione.
Alla persona in stato di libertà controllata sono imposte prescrizioni, da parte del Magistrato di Sorveglianza, idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati come:

  • divieto di allontanarsi dal comune di residenza salvo autorizzazione;
  • obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate presso l'ufficio di Pubblica Sicurezza territorialmente competente;
  • divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi;
  • sospensione della patente di guida, qualora sia necessaria per l'attività lavorativa il Magistrato di Sorveglianza può regolamentare tale sospensione;
  • ritiro del passaporto, nonché sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
  • obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato, la copia dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza nella quale sono indicate le modalità di esecuzione della pena sostitutiva e delle eventuali modificazioni

Gli organi competenti per il controllosono l'Ufficio di pubblica sicurezza o il comando dell'Arma dei carabinieri.

REVOCA E UEPE

Particolare importanza nell'applicazione della sanzione sostitutiva è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) in quanto:

  • svolge, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, interventi di sostegno al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato

Revoca
Nel caso di violazione delle prescrizioni, la Pubblica Sicurezza informa il Magistrato di Sorveglianza e questi, a sua volta, il Tribunale di Sorveglianza, che può convertire la libertà controllata in:

  • se la libertà controllata è stata concessa in sostituzione di pene detentive brevi: il resto della pena si converte nella pena detentiva sostituita;
  • se la libertà controllata è una conseguenza della conversione di una pena pecuniaria: la parte ancora da eseguire viene convertita in un uguale periodo di reclusione o di arresto a seconda della specie di pena pecuniaria precedentemente inflitta (multa o ammenda),
  • notifica di un ordine di carcerazione o di consegna;
    arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza

Riferimenti normativi

Fonti: Ministero di Giustizia

Lunedì, 08 Ottobre 2012 10:58

Misure di sicurezza

LA LIBERTA' VIGILATA

Le misure di sicurezza sono provvedimenti previsti dall’ordinamento penale italiano, quando si verificano due condizioni l’esistenza di un reato e la pericolosità sociale del reo.
La sua durata è prevista dalla legge nel minimo, ma resta indefinita nel massimo. La misura viene rinnovata nel caso in cui la pericolosità sociale del reo persiste, mentre in caso contrario può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza competente anche prima dei termini di scadenza.
Le misure di sicurezza possono essere detentive (assegnazione ad una colonia agricola ocasa di lavoro, o casa di cura e di custodia, o ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), patrimoniali (cauzione, confisca dei beni) e non detentive (libertà vigilata).

La libertà vigilata può essere concessa nei seguenti casi:

  • se è inflitta una pena non inferiore a dieci anni;
  • se è stata disposta la liberazione condizionale;
  • se il contravventore abituale o professionale commette un nuovo reato che sia manifestazione di "abitualità" o "professionalità";
  • se il Magistrato di Sorveglianza, in sede di accertamento o riesame della pericolosità sociale dispone la trasformazione di una misura di sicurezza detentiva in libertà;
  • in altri casi determinati da varie disposizioni di legge, in maniera obbligatoria o in maniera discrezionale
  • in caso di ammissione di una licenza agli internati;
  • in caso di ammissione di una licenza ai semiliberi

PROCEDURA E MISURA

La libertà vigilata consiste nella concessione della libertà al condannato, che è affidato alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza, ed all’UEPE, per il sostegno e l’assistenza.

Per l'ammissione possono essere competento o il giudice che infligge la condanna principale, in alcuni casi,  in altri il Magistrato di Sorveglianza in sede di primo esame o di riesame della pericolosità sociale del condannato. In caso di libertà vigilata da liberazione condizionale è competente il Tribunale di Sorveglianza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Le prescrizioni sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza, che può successivamente modificarle o limitarle. Tra gli obblighi rientrano:

  • obbligo di conservazione della carta precettiva e di presentazione ad ogni richiesta;
  • reperibilità;
  • divieto di trasferire la residenza da Comune a Comune senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza e nell’ambito del Comune senza preavvisare l’organo di polizia e l'UEPE;
  • obbligo di presentarsi secondo precise modalità presso gli uffici di pubblica sicurezza

TRASGRESSIONI E UEPE

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) in quanto:

  • svolge un’inchiesta di servizio sociale, richiesta, a seconda dei casi, dal Magistrato di Sorveglianza, dal direttore dell’istituto penitenziario, o dal Tribunale di Sorveglianza, finalizzata a fornire elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato in merito all’ambiente e alle risorse sociali, familiari, personali, relazionali;
  • riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati;
  • svolge attività di sostegno e assistenza

Trasgressioni
Se la persona in libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta e nel caso che quest'ultima non venga saldata, o la trasgressione sia di particolare gravità o ripetuta sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

Riferimenti normativi

FontiRistretti

Giovedì, 04 Ottobre 2012 16:45

La remissione del debito

Le persone condannate e internate che hanno scontato una pena detentiva, nel caso si trovino in disagiate condizioni economiche e abbiano mantenuto una condotta regolare durante la carcerazione, possono chiedere l’esenzione dal pagamento delle spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere. Per chi sia stato condannato ad una pena non detentiva, se sussistono i medesimi requisiti, è possibile richiedere solo l’esenzione dal pagamento delle spese del procedimento giudiziario.

Giovedì, 04 Ottobre 2012 12:52

Detenzione domiciliare

REQUISITI

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.

Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, nei seguenti casi:

  • non esistano i presupposti per accedere all'affidamento in prova al servizio sociale
  • per evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
  • non si sia stati condannati per delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario

Pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente residuo di maggior pena:

  • in caso di soggetto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire

Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiori ai quattro anni, nei seguenti casi:

  • donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
  • padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  • persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  • persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
  • persona minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia

Per pene anche superiori ai cinque anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per i seguenti casi:

  • donna incinta (rinvio obbligatorio);
  • donna che ha partorito da meno di sei mesi (rinvio obbligatorio);
  • persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione (rinvio obbligatorio);
  • presentazione di una domanda di grazia (rinvio facoltativo);
  • condizione di grave infermità fisica (rinvio facoltativo);
  • donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre (rinvio facoltativo)

I detenuti per reati “associativi” possono ottenere la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia, per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza, che è l’organo competente per la concessione della misura alternativa. Nel caso che il richiedente sia in libertà va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando siano presenti i requisiti necessari al godimento della stessa. Quindi lo stesso magistrato trasmetterà immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza deve essere rivolta al Magistrato di Sorveglianza, che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura, fissandone le modalità come specificato nel codice di procedura penale.
Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione attestante lo stato di salute della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.

La detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
E’ sempre il Tribunale di Sorveglianza a stabilire le prescrizioni per gli arresti domiciliari, a determinare e impartire le disposizioni per gli interventi dell' UEPE, ordinamenti che possono modificati da parte del Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
Chi usufruisce della detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario e può godere dei benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, in particolare la liberazione anticipata. Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, dopo gli opportuni accertamenti, è possibile usufruire della non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75.

REVOCA E UEPE

Sospensione e Revoca
Il provvedimento di ordinanza della detenzione domiciliare può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • se cessano i requisiti indispensabili per beneficiare della misura;
  • se il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
  • se il soggetto viene denunciato per evasione;
  • quando l'UEPE informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura

Il Tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza per il procedimento di revoca e decide sull'accoglimento o il rigetto della proposta.

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) con interventi che riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia, in particolare:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • cura gli aspetti legati all’assistenza del condannato nell’ambiente libero, stabilendo validi collegamenti con i servizi socio assistenziali del territorio;
  • svolge attività di sostegno e di controllo circa l'attuazione del programma

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Mercoledì, 03 Ottobre 2012 17:24

Semilibertà

REQUISITI

Si tratta di una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale, limitato alle ore della giornata in cui vengono svolte attività lavorative o di studio o di volontariato. Può essere concessa ai detenuti che abbiano scontato:

  • almeno metà della pena per i reati minori;
  • due terzi della pena se sia stata applicata la recidiva;
  • aver scontato almeno tre quarti della pena se si tratta di un condannato per delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario;
  • pena dell'arresto e pena della reclusione non superiore a sei mesi se il condannato non è affidato al servizio sociali;
  • essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva (internato);
  • almeno vent'anni di espiazione della pena in caso di ergastolo

I detenuti per “reati associativi” possono essere ammessi solo se collaborano con la giustizia; per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla semilibertà per 3 anni. Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
Il detenuto – per usufruirne – deve aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale nel caso di detenuti con pena non superiore a sei mesi, mentre per tutti gli altri casi andrà dimostrato di aver compiuto dei progressi nel corso del trattamento. La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza.
Nel caso che il richiedente sia in libertà, l'istanza, corredata dalla documentazione necessaria, va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nel caso di persona reclusa, direttamente al Magistrato di Sorveglianza, il quale può trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza, sospendere l'esecuzione (sino alla decisione del Tribunale) in caso di comportamenti tali da determinare la revoca della misura, oppure ordinare la liberazione del condannato.
Nel caso di condannati con pena superiore a tre anni e internati, l'istanza va presentata al Tribunale di Sorveglianza.

La semilibertà
Ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio, che il Direttore dell’Istituto di pena deve predisporre entro cinque giorni dall’arrivo dell’ordinanza.
Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il condannato dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività esterne. Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell’Istituto di pena.
Il rientro serale in carcere è obbligatorio, tranne che nei periodi in cui si fruisce di permessi. Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui, che vengono fruite in regime di libertà vigilata.
Se l'ammissione riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà.

REVOCA E UEPE

Revoca
Il provvedimento di ordinanza della semilibertà può essere revocato dal Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • se il soggetto si dimostra non idoneo alla misura o se il soggetto si assenta dall’Istituto senza un giustificato motivo per non più di 12 ore;
  • sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che faccia decadere i requisiti per l'ammissione, il Magistrato di Sorveglianza (trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni) in questo caso può anche decidere per la sospensione;
  • se l'internato si assenta per oltre tre ore dall'Istituto di pena senza giustificato motivo

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • cura la vigilanza e l’assistenza del condannato nell’ambiente libero;
  • collabora con la Direzione dell’Istituto, che rimane titolare della responsabilità del trattamento;
  • riferisce periodicamente al Direttore dell’Istituto di pena sull’andamento della semilibertà e sulla situazione di vita del condannato;
  • fornisce al Direttore dell’Istituto ogni informazione rilevante ai fini di un’eventuale modifica del programma di trattamento

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Lunedì, 17 Settembre 2012 09:51

Norme di comportamento (benefici)

Il trattamento rieducativo qualora i condannati o internati osservino le norme che regolano la vita dell’istituto, le disposizioni impartite dal personale e seguendo un comportamento rispettoso nei confronti di tutti, prevedono la possibilità per le persone private della libertà di ottenere benefici premiali:

Giovedì, 13 Settembre 2012 12:45

UEPE (gli assistenti sociali)

L’UEPE (ex-CSSA, Centri di Servizio Sociale per Adulti) cura l’applicazione ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza.

Mercoledì, 25 Luglio 2012 04:22

Magistratura di sorveglianza

Caratteristiche e competenze
La Magistratura di sorveglianza è composta da un organo monocratico, il magistrato di sorveglianza, e da un organo collegiale, il tribunale di sorveglianza. Tali organi esercitano funzioni di vigilanza sugli istituti di prevenzione e pena.

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