IN USCITA

Lunedì, 08 Ottobre 2012 13:32

Liberazione condizionale

REQUISITI

La misura consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata. I requisiti per la concessione sono di tipo sia giurdico (quanto periodo di pena si è scontato), sia soggettivi (comporatamento tenuto nel periodo detentivo), nello specifico avere scontato:

  • almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni;
  • avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
  • avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all'ergastolo;
  • aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e limiti, se si tratta di un condannato per delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario

Il detenuto – per usufruirne – deve aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, tenendo un comportamento adeguato durante la detenzione e assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
I condannati che hanno commesso il reato da minorenni possono chiedere la liberazione condizionale in qualunque momento dell'esecuzione.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
L'istanza deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere. Il Direttore del carcere trasmette al Tribunale di Sorveglianza, che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della richiesta, la domanda o la proposta di liberazione condizionale.

Una volta deciso sulla concessione o meno della misura, il Tribunale di Sorveglianza comunica l'esito al Magistrato di Sorveglianza ed all'UEPE del luogo dove eventualmente sarà eseguita la libertà vigilata.
Se la liberazione non viene concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima di sei mesi dalla data in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

La liberazione condizionale
Si conclude automaticamente una volta trascorso il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca

REVOCA E UEPE

Revoca
Il provvedimento di ordinanza della liberazione condizionale può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • se la persona liberata commette un reato o una contravvenzione della stessa indole;
  • se la persona in misura alternativa trascgredisce gli obblighi previsti dalla libertà vigilata

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), partecipando e svolgendo, oltre gli interventi previsti per il regime di libertà vigilata, alcuni specifici interventi per le persone detenute in attesa della decisione in merito alla richiesta di liberazione condizionale:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità;
  • svolge l’inchiesta di servizio sociale per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza

Riferimenti normativi

Fonte: Ristretti

Lunedì, 08 Ottobre 2012 10:58

Misure di sicurezza

LA LIBERTA' VIGILATA

Le misure di sicurezza sono provvedimenti previsti dall’ordinamento penale italiano, quando si verificano due condizioni l’esistenza di un reato e la pericolosità sociale del reo.
La sua durata è prevista dalla legge nel minimo, ma resta indefinita nel massimo. La misura viene rinnovata nel caso in cui la pericolosità sociale del reo persiste, mentre in caso contrario può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza competente anche prima dei termini di scadenza.
Le misure di sicurezza possono essere detentive (assegnazione ad una colonia agricola ocasa di lavoro, o casa di cura e di custodia, o ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), patrimoniali (cauzione, confisca dei beni) e non detentive (libertà vigilata).

La libertà vigilata può essere concessa nei seguenti casi:

  • se è inflitta una pena non inferiore a dieci anni;
  • se è stata disposta la liberazione condizionale;
  • se il contravventore abituale o professionale commette un nuovo reato che sia manifestazione di "abitualità" o "professionalità";
  • se il Magistrato di Sorveglianza, in sede di accertamento o riesame della pericolosità sociale dispone la trasformazione di una misura di sicurezza detentiva in libertà;
  • in altri casi determinati da varie disposizioni di legge, in maniera obbligatoria o in maniera discrezionale
  • in caso di ammissione di una licenza agli internati;
  • in caso di ammissione di una licenza ai semiliberi

PROCEDURA E MISURA

La libertà vigilata consiste nella concessione della libertà al condannato, che è affidato alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza, ed all’UEPE, per il sostegno e l’assistenza.

Per l'ammissione possono essere competento o il giudice che infligge la condanna principale, in alcuni casi,  in altri il Magistrato di Sorveglianza in sede di primo esame o di riesame della pericolosità sociale del condannato. In caso di libertà vigilata da liberazione condizionale è competente il Tribunale di Sorveglianza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Le prescrizioni sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza, che può successivamente modificarle o limitarle. Tra gli obblighi rientrano:

  • obbligo di conservazione della carta precettiva e di presentazione ad ogni richiesta;
  • reperibilità;
  • divieto di trasferire la residenza da Comune a Comune senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza e nell’ambito del Comune senza preavvisare l’organo di polizia e l'UEPE;
  • obbligo di presentarsi secondo precise modalità presso gli uffici di pubblica sicurezza

TRASGRESSIONI E UEPE

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) in quanto:

  • svolge un’inchiesta di servizio sociale, richiesta, a seconda dei casi, dal Magistrato di Sorveglianza, dal direttore dell’istituto penitenziario, o dal Tribunale di Sorveglianza, finalizzata a fornire elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato in merito all’ambiente e alle risorse sociali, familiari, personali, relazionali;
  • riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati;
  • svolge attività di sostegno e assistenza

Trasgressioni
Se la persona in libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta e nel caso che quest'ultima non venga saldata, o la trasgressione sia di particolare gravità o ripetuta sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

Riferimenti normativi

FontiRistretti

Mercoledì, 03 Ottobre 2012 17:24

Semilibertà

REQUISITI

Si tratta di una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale, limitato alle ore della giornata in cui vengono svolte attività lavorative o di studio o di volontariato. Può essere concessa ai detenuti che abbiano scontato:

  • almeno metà della pena per i reati minori;
  • due terzi della pena se sia stata applicata la recidiva;
  • aver scontato almeno tre quarti della pena se si tratta di un condannato per delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario;
  • pena dell'arresto e pena della reclusione non superiore a sei mesi se il condannato non è affidato al servizio sociali;
  • essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva (internato);
  • almeno vent'anni di espiazione della pena in caso di ergastolo

I detenuti per “reati associativi” possono essere ammessi solo se collaborano con la giustizia; per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla semilibertà per 3 anni. Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
Il detenuto – per usufruirne – deve aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale nel caso di detenuti con pena non superiore a sei mesi, mentre per tutti gli altri casi andrà dimostrato di aver compiuto dei progressi nel corso del trattamento. La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza.
Nel caso che il richiedente sia in libertà, l'istanza, corredata dalla documentazione necessaria, va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nel caso di persona reclusa, direttamente al Magistrato di Sorveglianza, il quale può trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza, sospendere l'esecuzione (sino alla decisione del Tribunale) in caso di comportamenti tali da determinare la revoca della misura, oppure ordinare la liberazione del condannato.
Nel caso di condannati con pena superiore a tre anni e internati, l'istanza va presentata al Tribunale di Sorveglianza.

La semilibertà
Ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio, che il Direttore dell’Istituto di pena deve predisporre entro cinque giorni dall’arrivo dell’ordinanza.
Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il condannato dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività esterne. Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell’Istituto di pena.
Il rientro serale in carcere è obbligatorio, tranne che nei periodi in cui si fruisce di permessi. Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui, che vengono fruite in regime di libertà vigilata.
Se l'ammissione riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà.

REVOCA E UEPE

Revoca
Il provvedimento di ordinanza della semilibertà può essere revocato dal Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • se il soggetto si dimostra non idoneo alla misura o se il soggetto si assenta dall’Istituto senza un giustificato motivo per non più di 12 ore;
  • sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che faccia decadere i requisiti per l'ammissione, il Magistrato di Sorveglianza (trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni) in questo caso può anche decidere per la sospensione;
  • se l'internato si assenta per oltre tre ore dall'Istituto di pena senza giustificato motivo

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • cura la vigilanza e l’assistenza del condannato nell’ambiente libero;
  • collabora con la Direzione dell’Istituto, che rimane titolare della responsabilità del trattamento;
  • riferisce periodicamente al Direttore dell’Istituto di pena sull’andamento della semilibertà e sulla situazione di vita del condannato;
  • fornisce al Direttore dell’Istituto ogni informazione rilevante ai fini di un’eventuale modifica del programma di trattamento

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Please publish modules in offcanvas position.