IN USCITA

Lunedì, 08 Ottobre 2012 14:15

Affidamento in prova ai Servizi Sociali

REQUISITI

Considerata la misura alternativa per eccellenza, l’affidamento in prova ai Servizi Sociali, si svolge interamente sul territorio, al di fuori delle mura carcerarie, per un periodo che non superi tre anni.

Può essere concessa ai detenuti che abbiano:

  • da espiare una pena residua non superiore a quattro anni di detenzione, quando nell’anno precedente alla richiesta, abbia tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 dell’art. 47 Legge 26 luglio 1975 n. 354.
  • una pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni;
  • un beneficio dall’esecuzione della misura alternativa, in particolar modo contribuendo alla rieducazione e assicurando la prevenzione del pericolo di nuovi reati, dopo un’attenta osservazione della personalità, condotta collegialmente in istituto;
  • tenuto un comportamento tale da ritenere che il godimento della misura alternativa contribuisca alla rieducazione e prevenga nuovi reati da parte del condannato, anche senza procedere all'osservazione in istituto

Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche oltre i limiti di pena previstI
I detenuti per reati associativi possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali solo se collaborano con la giustizia; i detenuti per reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza, che è l’organo competente per la concessione della misura alternativa. Nel caso che il richiedente sia in libertà va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.

Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza. Nel caso in cui siano offerte concrete indicazioni circa:

  • l'esistenza dei presupposti necessari per l'ammissione;
  • l'esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione;
  • l'assenza di un pericolo di fuga.

Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione attestante lo stato di salute della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.

Affidamento in prova ai Servizi Sociali
L’affidamento in prova ai Servizi Sociali ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
Ha inizio con la sottoscrizione da parte del soggetto a cui è stata concessa la misura alternativa del verbale delle prescrizioni, e con l’assunzione dell'impegno a rispettarle:

  • se il condannato è in libertà, davanti al Direttore dell'UEPE;
  • se il soggetto è detenuto, davanti al Direttore dell'Istituto penitenziario

Le prescrizioni sono relative ai seguenti aspetti:

  • rapporti con l'UEPE;
  • dimora;
  • libertà di movimento;
  • divieto di frequentare determinati locali;
  • lavoro;
  • divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati

A volte possono anche riguardare: il divieto di soggiorno in parte, in uno o in più comuni, l’obbligo di soggiorno in un comune determinato, l’adempimento degli obblighi di assistenza familiare, l’opera in favore della vittima del reato commesso.
Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni raccolte dall'UEPE.

REVOCA E UEPE

Revoca
Il provvedimento di ordinanza della detenzione domiciliare può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • quando l'UEPE informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a tre anni)
  • se il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
  • conclusione della misura

Mentre può essere revocato nel caso in cui:

  • il comportamento del soggetto sia contrario alla legge o alle prescrizioni dettate;
  • si verifichi la opravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a tre anni

Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

L’affidamento termina con l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • aiuta il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale al fine di favorire il suo reinserimento;
  • controlla la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni;
  • svolge azione di tramite tra l'affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale;
  • riferisce periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull'andamento dell'affidamento ed invia allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura;
  • fornisce al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del soggetto e sull'andamento della misura (ai fini di un'eventuale modifica delle prescrizioni, ecc.);
  • prosecuzione della misura

CASI PARTICOLARI

Oltre ai casi sin qui descritti è possibile richiedre l'affidamento in prova terapeutico. Una particolare forma di affidamento in prova rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.

Per la concessione della misura alternativa o di comunità sono richiesti i seguenti requisiti:

  • pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a sei anni;
  • il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso o che intende sottoporsi ad un programma di recupero

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato tale stato, e l'andamento del programma concordato.

Se il Tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma.
Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione.

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Giovedì, 04 Ottobre 2012 12:52

Detenzione domiciliare

REQUISITI

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.

Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, nei seguenti casi:

  • non esistano i presupposti per accedere all'affidamento in prova al servizio sociale
  • per evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
  • non si sia stati condannati per delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario

Pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente residuo di maggior pena:

  • in caso di soggetto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire

Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiori ai quattro anni, nei seguenti casi:

  • donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
  • padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  • persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  • persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
  • persona minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia

Per pene anche superiori ai cinque anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per i seguenti casi:

  • donna incinta (rinvio obbligatorio);
  • donna che ha partorito da meno di sei mesi (rinvio obbligatorio);
  • persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione (rinvio obbligatorio);
  • presentazione di una domanda di grazia (rinvio facoltativo);
  • condizione di grave infermità fisica (rinvio facoltativo);
  • donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre (rinvio facoltativo)

I detenuti per reati “associativi” possono ottenere la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia, per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza, che è l’organo competente per la concessione della misura alternativa. Nel caso che il richiedente sia in libertà va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando siano presenti i requisiti necessari al godimento della stessa. Quindi lo stesso magistrato trasmetterà immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza deve essere rivolta al Magistrato di Sorveglianza, che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura, fissandone le modalità come specificato nel codice di procedura penale.
Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione attestante lo stato di salute della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.

La detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
E’ sempre il Tribunale di Sorveglianza a stabilire le prescrizioni per gli arresti domiciliari, a determinare e impartire le disposizioni per gli interventi dell' UEPE, ordinamenti che possono modificati da parte del Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
Chi usufruisce della detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario e può godere dei benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, in particolare la liberazione anticipata. Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, dopo gli opportuni accertamenti, è possibile usufruire della non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75.

REVOCA E UEPE

Sospensione e Revoca
Il provvedimento di ordinanza della detenzione domiciliare può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • se cessano i requisiti indispensabili per beneficiare della misura;
  • se il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
  • se il soggetto viene denunciato per evasione;
  • quando l'UEPE informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura

Il Tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza per il procedimento di revoca e decide sull'accoglimento o il rigetto della proposta.

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) con interventi che riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia, in particolare:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • cura gli aspetti legati all’assistenza del condannato nell’ambiente libero, stabilendo validi collegamenti con i servizi socio assistenziali del territorio;
  • svolge attività di sostegno e di controllo circa l'attuazione del programma

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Mercoledì, 19 Settembre 2012 17:53

Salute

ASSISTENZA SANITARIA

Lo stato di detenzione non pregiudica il diritto all’assistenza sanitaria della persona. Al momento dell’ingresso in carcere si viene sottoposti ad una visita medica, comprendente il prelievo del sangue per rilevare eventuali problemi di salute, su consenso dell’interessato può essere effettuato il test H.I.V.
I dati riguardanti la salute del detenuto sono riservati, ed il medico è tenuto al segreto professionale. Pertanto in presenza di malattie o problemi di salute e dipendenza è consigliabile esporre gli stessi senza timore al medico, in modo da ricevere cure adeguate.
Durante il periodo detentivo se si necessita di una visita medica, la procedura prevede, tranne per le urgenze, la prenotazione tramite richiesta a voce indicando il proprio nome e cognome all’agente di servizio in sezione. È vietato accumulare farmaci o cederli ad altri detenuti. Con apposita richiesta di autorizzazione al direttore, specificandone le motivazioni, è anche possibile essere visitati, a proprie spese, da un medico esterno.

La normativa nazionale e l’Ordinamento penitenziario prevedono la presenza di un Presidio sanitario in ciascun istituto, in base al numero di detenuti, o alla tipologia della struttura i livelli di assistenza variano:

  • strutture sanitarie di I livello – detenuti non superiori alle 225 unità: servizio medico giornaliero non continuativo, servizio di guardia medica e prestazioni specialistiche più richieste;
  • strutture sanitarie di II livello - detenuti superiori a 225 unità: servizio sanitario giornaliero continuativo, a disposizione prestazioni specialistiche e dotazione di strumenti diagnostici di base;
  • strutture sanitarie di III livello – ospedali psichiatrici giudiziari e centri clinici dell’amministrazione penitenziaria

Se le cure non possono essere prestate dai servizi sanitari degli istituti dove la persona privata della libertà è reclusa, gli stessi devono essere trasferiti in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura. Al contempo sono previsti in alcuni centri clinici, reparti specifici per la cura delle malattie infettive.
La compatibilità tra detenzione e stato di salute, può essere un criterio per ottenere la sospensione della pena obbligatoria, nei casi di:

  • donne incinte e madri con prole inferiore ad un anno;
  • persone affette da AIDS conclamata, quando la persona non risponde più ai trattamenti terapeutici praticati in carcere

facoltativa quando:

  • si è presentata domanda di grazia
  • madre con prole di età inferiore a tre anni o da persona con grave infermità fisica

La cura del detenuto tossicodipendente rientra nelle specifiche competenze del Servizio sanitario nazionale e, nella maggior parte degli istituti penitenziari, i Ser.T. assicurano da tempo specifici servizi. Al momento dell’ingresso in carcere l’eventuale segnalazione di dipendenza viene comunicata al Ser.T. E’ prevista in istituto la possibilità di visita da parte di operatori di comunità con cui si è in contatto, previa richiesta al Direttore, specificandone i nominativi.

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia; Garante dei detenuti, Comune di Torino

C. C. TORINO

La casa circondariale di Torino Lorusso e Cutugno, comprende al proprio interno determinate aree destinate ai servizi medico - infermieristici:

  • una sezione osservativa per persone affette da patologie psichiche, con due reparti: il Sestante con 23 posti letto e uno riservato ai collaboratori di giustizia con 2 posti letto;
  • una sezione ospitante sia detenuti sieropositivi sia sani, in esecuzione di un programma trattamentale noto come progetto “Prometeo”;
  • una sezione con trattamento di custodia attenuata (Arcobaleno);
  • strutture destinate a un progetto trattamentale di primo livello per detenuti tossicodipendenti;
  • un Centro Clinico definito anche “diagnostico terapeutico”, in grado di rispondere ad esigenze di ricovero di lieve e media gravità, con un reparto di medicina interna, uno di fisioterapia ed in grado di svolgere attività specialistiche ambulatoriali (elettrocardiogramma, radiologia, odontostomatologia, ginecologia, ecodoppler arterio-venoso, ecocardiogramma, esofago-gastro-duodenoscopia, Retto-sigmoido-colonscopia, ecc.)

Tra le attività svolte da medici incaricati sono compresi, tra gli altri, i seguenti servizi:

  • medicina legale;
  • gestione e programmazione di ricoveri e visite esterne;
  • gestione e sorveglianza del servizio farmaceutico;
  • sorveglianza dell’igiene ambientale

Presso la casa circondariale di Torino è attivo un servizio infermieristico, in cui operano infermieri professionali dell'Amministrazione e di infermieri professionali convenzionati.

Fonte: Casa circondariale di Torino

C.C. IVREA

Il personale sanitario è composto da:

  • 10 medici di turno;
  • 4 infermieri (di cui uno Part Time) più un capo sala.

Viene garantita la continuità assistenziale con la presenza di personale medico che riescono a coprire le 24 ore. Il personale infermieristico è presente dalle 8.00 alle 20.00.

Gli specialisti presenti sono: Infettivologo, chirurgo, dentista, psichiatra. L’istituto è dotato di uno studio attrezzato per cure odontoiatriche e di una saletta chirurgica per piccoli interventi. Vi sono a disposizione in istituto 2 defibrillatori e 1 strumento per ECG.

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data 3 dicembre 2015.

http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/piemonte/105-casa-circondariale-di-ivrea

Fonte: Associazione Antigone

I.P.M. FERRANTE APORTI

L'equipe per l'assistenza ai minori/giovani adulti si compone come segue:

  • un medico referente di presidio, presente tre ore al giorno per sei giorni alla settimana; - una Coordinatrice Infermieristica, con orario 8-15.30 dal lunedì al venerdì;
  • un dirigente psicologo;
  • uno psicologo specialista;
  • una Neuropsichiatra Infantile, due volte alla settimana;
  • un odontoiatra, una volta alla settimana;
  • specialisti afferenti al Centro di Salute Mentale e al Dipartimento Dipendenze, a chiamata;
  • un infermiere per turno con orario 8.30-13 e 17-20 tutti i giorni (per un totale di tre infermieri);
  • un infermiere per garantire l'assistenza nell'ambulatorio odontoiatrico;
  • due medici che integrano la presenza del medico nei giorni festivi, per ferie o malattia, anche reperibili per i nuovi ingressi;
  • tre mediatori culturali di lingua araba, wolof e rumena.

Tutte le altre visite specialistiche si svolgono all'esterno (soprattutto in caso dei frequenti traumi).
La visita di primo ingresso si svolge generalmente entro 24 ore per verificare l'eventualità di terapie in corso e garantire la continuità. Su proposta vengono effettuati esame delle urine e test TBC, epatite, HIV.
Se durante la visita emergono problematiche borderline viene chiamato lo psichiatra.

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data novembre 2015.

http://www.ragazzidentro.it/istituto/torino/

Fonte: Associazione Antigone

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