IN USCITA

Giovedì, 04 Ottobre 2012 12:52

Detenzione domiciliare

REQUISITI

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.

Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, nei seguenti casi:

  • non esistano i presupposti per accedere all'affidamento in prova al servizio sociale
  • per evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
  • non si sia stati condannati per delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario

Pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente residuo di maggior pena:

  • in caso di soggetto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire

Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiori ai quattro anni, nei seguenti casi:

  • donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
  • padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  • persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  • persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
  • persona minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia

Per pene anche superiori ai cinque anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per i seguenti casi:

  • donna incinta (rinvio obbligatorio);
  • donna che ha partorito da meno di sei mesi (rinvio obbligatorio);
  • persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione (rinvio obbligatorio);
  • presentazione di una domanda di grazia (rinvio facoltativo);
  • condizione di grave infermità fisica (rinvio facoltativo);
  • donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre (rinvio facoltativo)

I detenuti per reati “associativi” possono ottenere la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia, per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza, che è l’organo competente per la concessione della misura alternativa. Nel caso che il richiedente sia in libertà va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando siano presenti i requisiti necessari al godimento della stessa. Quindi lo stesso magistrato trasmetterà immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza deve essere rivolta al Magistrato di Sorveglianza, che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura, fissandone le modalità come specificato nel codice di procedura penale.
Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione attestante lo stato di salute della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.

La detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
E’ sempre il Tribunale di Sorveglianza a stabilire le prescrizioni per gli arresti domiciliari, a determinare e impartire le disposizioni per gli interventi dell' UEPE, ordinamenti che possono modificati da parte del Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
Chi usufruisce della detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario e può godere dei benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, in particolare la liberazione anticipata. Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, dopo gli opportuni accertamenti, è possibile usufruire della non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75.

REVOCA E UEPE

Sospensione e Revoca
Il provvedimento di ordinanza della detenzione domiciliare può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • se cessano i requisiti indispensabili per beneficiare della misura;
  • se il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
  • se il soggetto viene denunciato per evasione;
  • quando l'UEPE informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura

Il Tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza per il procedimento di revoca e decide sull'accoglimento o il rigetto della proposta.

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) con interventi che riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia, in particolare:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • cura gli aspetti legati all’assistenza del condannato nell’ambiente libero, stabilendo validi collegamenti con i servizi socio assistenziali del territorio;
  • svolge attività di sostegno e di controllo circa l'attuazione del programma

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Lunedì, 17 Settembre 2012 09:51

Norme di comportamento (benefici)

Il trattamento rieducativo qualora i condannati o internati osservino le norme che regolano la vita dell’istituto, le disposizioni impartite dal personale e seguendo un comportamento rispettoso nei confronti di tutti, prevedono la possibilità per le persone private della libertà di ottenere benefici premiali:

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