Semilibertà

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REQUISITI

Si tratta di una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale, limitato alle ore della giornata in cui vengono svolte attività lavorative o di studio o di volontariato. Può essere concessa ai detenuti che abbiano scontato:

  • almeno metà della pena per i reati minori;
  • due terzi della pena se sia stata applicata la recidiva;
  • aver scontato almeno tre quarti della pena se si tratta di un condannato per delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario;
  • pena dell'arresto e pena della reclusione non superiore a sei mesi se il condannato non è affidato al servizio sociali;
  • essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva (internato);
  • almeno vent'anni di espiazione della pena in caso di ergastolo

I detenuti per “reati associativi” possono essere ammessi solo se collaborano con la giustizia; per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla semilibertà per 3 anni. Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
Il detenuto – per usufruirne – deve aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale nel caso di detenuti con pena non superiore a sei mesi, mentre per tutti gli altri casi andrà dimostrato di aver compiuto dei progressi nel corso del trattamento. La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza.
Nel caso che il richiedente sia in libertà, l'istanza, corredata dalla documentazione necessaria, va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nel caso di persona reclusa, direttamente al Magistrato di Sorveglianza, il quale può trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza, sospendere l'esecuzione (sino alla decisione del Tribunale) in caso di comportamenti tali da determinare la revoca della misura, oppure ordinare la liberazione del condannato.
Nel caso di condannati con pena superiore a tre anni e internati, l'istanza va presentata al Tribunale di Sorveglianza.

La semilibertà
Ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio, che il Direttore dell’Istituto di pena deve predisporre entro cinque giorni dall’arrivo dell’ordinanza.
Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il condannato dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività esterne. Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell’Istituto di pena.
Il rientro serale in carcere è obbligatorio, tranne che nei periodi in cui si fruisce di permessi. Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui, che vengono fruite in regime di libertà vigilata.
Se l'ammissione riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà.

REVOCA E UEPE

Revoca
Il provvedimento di ordinanza della semilibertà può essere revocato dal Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • se il soggetto si dimostra non idoneo alla misura o se il soggetto si assenta dall’Istituto senza un giustificato motivo per non più di 12 ore;
  • sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che faccia decadere i requisiti per l'ammissione, il Magistrato di Sorveglianza (trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni) in questo caso può anche decidere per la sospensione;
  • se l'internato si assenta per oltre tre ore dall'Istituto di pena senza giustificato motivo

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • cura la vigilanza e l’assistenza del condannato nell’ambiente libero;
  • collabora con la Direzione dell’Istituto, che rimane titolare della responsabilità del trattamento;
  • riferisce periodicamente al Direttore dell’Istituto di pena sull’andamento della semilibertà e sulla situazione di vita del condannato;
  • fornisce al Direttore dell’Istituto ogni informazione rilevante ai fini di un’eventuale modifica del programma di trattamento

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

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