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Misure di sicurezza

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LA LIBERTA' VIGILATA

Le misure di sicurezza sono provvedimenti previsti dall’ordinamento penale italiano, quando si verificano due condizioni l’esistenza di un reato e la pericolosità sociale del reo.
La sua durata è prevista dalla legge nel minimo, ma resta indefinita nel massimo. La misura viene rinnovata nel caso in cui la pericolosità sociale del reo persiste, mentre in caso contrario può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza competente anche prima dei termini di scadenza.
Le misure di sicurezza possono essere detentive (assegnazione ad una colonia agricola ocasa di lavoro, o casa di cura e di custodia, o ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), patrimoniali (cauzione, confisca dei beni) e non detentive (libertà vigilata).

La libertà vigilata può essere concessa nei seguenti casi:

  • se è inflitta una pena non inferiore a dieci anni;
  • se è stata disposta la liberazione condizionale;
  • se il contravventore abituale o professionale commette un nuovo reato che sia manifestazione di "abitualità" o "professionalità";
  • se il Magistrato di Sorveglianza, in sede di accertamento o riesame della pericolosità sociale dispone la trasformazione di una misura di sicurezza detentiva in libertà;
  • in altri casi determinati da varie disposizioni di legge, in maniera obbligatoria o in maniera discrezionale
  • in caso di ammissione di una licenza agli internati;
  • in caso di ammissione di una licenza ai semiliberi

PROCEDURA E MISURA

La libertà vigilata consiste nella concessione della libertà al condannato, che è affidato alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza, ed all’UEPE, per il sostegno e l’assistenza.

Per l'ammissione possono essere competento o il giudice che infligge la condanna principale, in alcuni casi,  in altri il Magistrato di Sorveglianza in sede di primo esame o di riesame della pericolosità sociale del condannato. In caso di libertà vigilata da liberazione condizionale è competente il Tribunale di Sorveglianza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Le prescrizioni sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza, che può successivamente modificarle o limitarle. Tra gli obblighi rientrano:

  • obbligo di conservazione della carta precettiva e di presentazione ad ogni richiesta;
  • reperibilità;
  • divieto di trasferire la residenza da Comune a Comune senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza e nell’ambito del Comune senza preavvisare l’organo di polizia e l'UEPE;
  • obbligo di presentarsi secondo precise modalità presso gli uffici di pubblica sicurezza

TRASGRESSIONI E UEPE

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) in quanto:

  • svolge un’inchiesta di servizio sociale, richiesta, a seconda dei casi, dal Magistrato di Sorveglianza, dal direttore dell’istituto penitenziario, o dal Tribunale di Sorveglianza, finalizzata a fornire elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato in merito all’ambiente e alle risorse sociali, familiari, personali, relazionali;
  • riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati;
  • svolge attività di sostegno e assistenza

Trasgressioni
Se la persona in libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta e nel caso che quest'ultima non venga saldata, o la trasgressione sia di particolare gravità o ripetuta sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

Riferimenti normativi

FontiRistretti