Stampa questa pagina

Religione

4441 Views
Vota questo articolo
(0 Voti)

L’ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti la libertà di professare la propria fede, di “istruirsi” nella propria religione e di praticarne il culto, purché riti e celebrazioni siano compatibili con l’ordine e la sicurezza e non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge. Assicurando la presenza di un cappellano e della celebrazione del culto cattolico e permettendo l’accesso agli istituti, con autorizzazione del direttore, a ministri di altri culti.

Al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale delle confessioni diverse da quella cattolica, la direzione si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge, oppure dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno. In alternativa l'ingresso dei ministri di culto può essere autorizzato comprendendo queste figure tra gli operatori appartenenti alla comunità esterna che collaborano all’azione rieducativa, promuovendo “lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”.

Per ovviare alla mancata compilazione di un elenco di ministri di culto islamici, la procedura prevede la comunicazione delle generalità del ministro di culto e dei nominativi di tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all’ingresso negli istituti penitenziari alla Direzione generale detenuti e trattamento e al Ministero dell’interno. Oltre ai nominativi vanno indicati nel primo caso le generalità della moschea o della comunità di appartenenza per l’acquisizione del parere sull’autorizzazione all'ingresso in carcere.

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia