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L'istituzione delle Rems: la chiusura degli OPG

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La legge che ha portato alla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari è la L. n. 211 del 22 dicembre 2011 (c.d. svuota-carceri), scaturita da un’inchiesta “sulle condizioni di vita e di cura all’interno degli OPG”, condotta da una Commissione parlamentare istituita nel 2008. L’applicazione di tale norma è stata rimandata con proroga per ben due volte, giungendo fino al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, convertito nella Legge n. 81/2014, fissando il termine per la chiusura degli OPG al 31 marzo 2015 con la conseguente entrata in funzione delle REMS.

Le nuove disposizioni introdotte, prevedono il dovere del giudice di verificare se il luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia può essere adottata nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo di mente una diversa misura di sicurezza, anche in via provvisoria, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fronte della sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni dettate dall’art. 133, secondo comma, n. 4 del codice penale (art. 1, primo comma, lettera b, Legge 30 maggio 2014 n. 81). Questa è la novità più rilevante.

Se la persona prosciolta ancora non può usufruire di questo percorso perché ha una misura di sicurezza di tipo “detentivo”, non viene più ricoverata in OPG, ma in nuove strutture, le Residenze per l’Esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Allo stesso modo provvede il Magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell’art. 679 del codice di procedura penale. L’organizzazione per l’apertura delle Rems, passa alla legislatura regionale. Qualora le regioni non fossero in grado di rispettare il termine ultimo di chiusura degli OPG, il Governo provvederà a esercitare il potere sostitutivo, nominando un commissario ad acta, che provvederà a concludere i lavori di realizzazione e riconvenzione delle strutture (art. 1-bis, sesto comma Legge n. 81/2014). L’altra rilevante innovazione apportata con la legge di conversione del decreto-legge n. 52/2014, è quella che pone un preciso limite di tempo alle misure di sicurezza provvisorie o definitive, fissandolo nella pena edittale massima per il reato commesso, escludendo l’ergastolo (artt. 1-ter e 1-quater Legge n.81/2014). Gli articoli sono stati inseriti in virtù dei percorsi terapeutici e riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli OPG e a sostegno dell’eccezionalità e la transitorietà del proseguo del ricovero per i pazienti i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale.

La conseguenza è che il soggetto, terminata il tempo della misura di sicurezza, rientra in un regime di piena libertà. Quindi non si avranno i c.d. “ergastoli bianchi”, cioè lunghissime permanenze in OPG per mancanza di alternative nel territorio. La nuova legge inserendosi in una logica di inclusione sociale secondo i dettami della Costituzione, sollecita i territori e le comunità locali a farsi carico e aiutare le persone con disturbi psichici, migliorando le condizioni di vivibilità e di cura degli stessi, in strutture adeguate.

Consulta la scheda inerente le funzioni, il personale e il trattamento delle REMS