DETENUTI IN ENTRATA

Colloqui

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Il diritto garantisce alla persona privata della libertà sei colloqui visivi al mese, della durata di un’ora ciascuno, con familiari e conviventi.

Colloqui che si riducono a quattro mensili nel caso in cui la persona detenuta rientri in uno dei seguenti casi:

  • detenuti  e internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il  compimento  di  atti  di  violenza,  delitto  di cui all'articolo 416-bis   del  codice  penale
  • delitti  commessi  avvalendosi  delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita'  delle associazioni in esso previste
  • delitti di cui agli articoli  600,  600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  e  all'articolo  74  del  testo  unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

I colloqui devono essere autorizzati:

  • dall’autorità giudiziaria competente prima della sentenza di primo grado;
  • dal Direttore dell’Istituto dopo la sentenza di primo grado.

Se la posizione giuridica è multipla (esempio: imputato + appellante) per poter usufruire dei colloqui sono necessarie entrambe le autorizzazioni anche per le telefonate.

In casi particolari, ad esempio per soggetti gravemente infermi, o alla presenza di bambini con meno di dieci anni, può essere concesso un numero di colloqui mensile maggiore.
La persona priva di libertà può ricevere anche visite da terze persone, cioè persone diverse dai familiari e dai conviventi, purché la persona reclusa presenti una domandina al Direttore, specificando i motivi per i quali richiede il colloquio, indicando anche i dati anagrafici completi di chi vuole incontrare. Alla fine dei controlli sarà notificato l’autorizzazione o il rigetto.
Il Regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone adulte e un bambino.

Consulta la sezione di Zeromandate dedicata agli orari per le visite delle Case Circondariali di Torino e Ivrea 

Riferimenti normativi

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