Detenuti in entrata

Lunedì, 08 Ottobre 2012 14:15

Affidamento in prova ai Servizi Sociali

REQUISITI

Considerata la misura alternativa per eccellenza, l’affidamento in prova ai Servizi Sociali, si svolge interamente sul territorio, al di fuori delle mura carcerarie, per un periodo che non superi tre anni.

Può essere concessa ai detenuti che abbiano:

  • da espiare una pena residua non superiore a quattro anni di detenzione, quando nell’anno precedente alla richiesta, abbia tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 dell’art. 47 Legge 26 luglio 1975 n. 354.
  • una pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni;
  • un beneficio dall’esecuzione della misura alternativa, in particolar modo contribuendo alla rieducazione e assicurando la prevenzione del pericolo di nuovi reati, dopo un’attenta osservazione della personalità, condotta collegialmente in istituto;
  • tenuto un comportamento tale da ritenere che il godimento della misura alternativa contribuisca alla rieducazione e prevenga nuovi reati da parte del condannato, anche senza procedere all'osservazione in istituto

Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche oltre i limiti di pena previstI
I detenuti per reati associativi possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali solo se collaborano con la giustizia; i detenuti per reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza, che è l’organo competente per la concessione della misura alternativa. Nel caso che il richiedente sia in libertà va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.

Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza. Nel caso in cui siano offerte concrete indicazioni circa:

  • l'esistenza dei presupposti necessari per l'ammissione;
  • l'esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione;
  • l'assenza di un pericolo di fuga.

Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione attestante lo stato di salute della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.

Affidamento in prova ai Servizi Sociali
L’affidamento in prova ai Servizi Sociali ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
Ha inizio con la sottoscrizione da parte del soggetto a cui è stata concessa la misura alternativa del verbale delle prescrizioni, e con l’assunzione dell'impegno a rispettarle:

  • se il condannato è in libertà, davanti al Direttore dell'UEPE;
  • se il soggetto è detenuto, davanti al Direttore dell'Istituto penitenziario

Le prescrizioni sono relative ai seguenti aspetti:

  • rapporti con l'UEPE;
  • dimora;
  • libertà di movimento;
  • divieto di frequentare determinati locali;
  • lavoro;
  • divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati

A volte possono anche riguardare: il divieto di soggiorno in parte, in uno o in più comuni, l’obbligo di soggiorno in un comune determinato, l’adempimento degli obblighi di assistenza familiare, l’opera in favore della vittima del reato commesso.
Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni raccolte dall'UEPE.

REVOCA E UEPE

Revoca
Il provvedimento di ordinanza della detenzione domiciliare può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • quando l'UEPE informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a tre anni)
  • se il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
  • conclusione della misura

Mentre può essere revocato nel caso in cui:

  • il comportamento del soggetto sia contrario alla legge o alle prescrizioni dettate;
  • si verifichi la opravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a tre anni

Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

L’affidamento termina con l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • aiuta il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale al fine di favorire il suo reinserimento;
  • controlla la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni;
  • svolge azione di tramite tra l'affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale;
  • riferisce periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull'andamento dell'affidamento ed invia allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura;
  • fornisce al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del soggetto e sull'andamento della misura (ai fini di un'eventuale modifica delle prescrizioni, ecc.);
  • prosecuzione della misura

CASI PARTICOLARI

Oltre ai casi sin qui descritti è possibile richiedre l'affidamento in prova terapeutico. Una particolare forma di affidamento in prova rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.

Per la concessione della misura alternativa o di comunità sono richiesti i seguenti requisiti:

  • pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a sei anni;
  • il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso o che intende sottoporsi ad un programma di recupero

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato tale stato, e l'andamento del programma concordato.

Se il Tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma.
Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione.

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Giovedì, 13 Settembre 2012 12:45

UEPE (gli assistenti sociali)

L’UEPE (ex-CSSA, Centri di Servizio Sociale per Adulti) cura l’applicazione ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza.

Mercoledì, 12 Settembre 2012 16:37

Personale interno al carcere

C. C. DI TORINO

L'organico costituente il personale interno al carcere è organizzato in macro aree funzionali.

Settore direttivo, così composto:

  • Direzione: formata dal Direttore e dai suoi collaboratori. Il primo gode di ampi poteri decisionali, essendo di propria competenza la supervisione e la gestione dell’istituto nel suo insieme e ricoprendo il ruolo di funzionario delegato per le spese. I secondi si occupano della gestione dei settori detentivi loro assegnati, seguondo i vari progetti trattamentali e di organizzazione degli Uffici. Coadiuvano inoltre il Direttore nel coordinamento del personale delle aree amministrative e del reparto Sicurezza e lo rappresentano nei rapporti con la comunità esterna;
  • Ufficio Matricola: è articolato in numerosi settori distinti per competenze, preposti alla gestione delle procedure di ricezione degli arrestati, scarcerazione e trasferimento dei detenuti;
  • Area amministrativa-contabile: si occupa di tutta la parte amministrativa e contabile della casa circondariale, si suddivide in uffici con compiti specifici, come ad esempio la Ragioneria (preposta alla gestione dei fondi assegnati dal Ministero, degli ordini e degli acquisti del materiale, nonche delle gare d'appalto), l’Ufficio Conti Correnti (competente in merito alla gestione finanziaria dei conti delle persone private della libertà e dei detenuti semiliberi), o ancora l'Ufficio Cassa(ammnistra il fondo detenuti, il conto corrente postale, la gestione finanziaria dei detenuti semiliberi, il pagamento di stipendi e competenze varie del corpo di polizia penitenziaria);
  • Area segreteria: al cui interno è presente l’Ufficio Posta, che si occupa della spedizione della corrispondenza della popolazione detenuta, altri uffici sono preposti alla ricezione e al rilascio delle richiesta per le tessere di riconoscimento, alle nomine di assistenti volontari, alla predisposizione di ordini di servizio, avvisi, autorizzazioni d'ingresso e tessere d'ingresso, alla registrazione della corrispondenza dell'istituto in entrata e in uscita.

Area trattamento penitenziario

  • Area pedagogica: dove opera l'équipe di osservazione e trattamento (con compiti di elaborazione di un programma di trattamento rieducativo individualizzato), composta dal Direttore e da specifiche figure professionali quali, psicologi, assistenti sociali (UEPE) ed educatori e altre non appartenenti all'area pedagogica. Figure che svolgono compiti di mediazione, informazione, sostegno e facilitazione ai detenuti, in particolare gli educatori che organizzano attivita ricreative o educative, svolgono colloqui di sostegno e assistono le persone private della libertà nelle attivita quotidiane. Attiene a quest'area l'Ufficio Educatori, tra le cui competenze rientrano: attività di osservazione e stesura della relazione finale di sintesi o comportamentale, "primo colloquio di osservazione" per i detenuti definitivi, interventi su richiesta del detenuto (relazione di aiuto, attivazione di risorse e di collaborazione con figure professionali interne ed esterne), attivazione e coordinamento di "Gruppi di Attenzione" all'interno dei singoli blocchi, partecipazione ai "consigli di disciplina" e all'estrazione e delle "commissioni" vitto, attività ricreative e sportive, biblioteca (su delega della Direzione), nonchè l'accompagnamento degli studenti tirocinanti nel loro iter formativo presso Scuole per Educatori Professionali.

Polizia penitenziaria
La sicurezza fa capo alla polizia penitenziaria, di cui fanno parte, tra gli altri, il comandante, gli agenti di custodia addetti alla sorveglianza, i capiposto, corpo di polizia posto alle dipendenze del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La Polizia Penitenziaria garantisce la sicurezza e le condizioni di legalità all'interno degli istituti penitenziari e collabora alle attività di reinserimento sociale delle persone condannate

Fonte: Casa circondariale di Torino

CASA CIRCONDARIALE DI IVREA

Attualmente il personale in servizio si compone delle seguenti figure:

  • direttrice dell'Istituto;
  • polizia penitenziaria: 164 realmente in servizio più 10 distaccati. La pianta organica prevede la presenza di 196 agenti. Viene segnalata in particolare la carenza del numero di ispettori (4 presenti) e di sovrintendenti (3 di cui uno in distacco da Torino);
  • educatori: 4 + 1 in aspettativa;
  • psicologi: 1, per 21 ore al mese

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data 5 luglio 2012.

Fonte: Associazione Antigone

I.P.M. FERRANTE APORTI

Attualmente il personale in servizio si compone delle seguenti figure:

  • direttrice dell'Istituto;
  • polizia penitenziaria: l'organico è formalmente al completo,  gli agenti che lavorano a stretto contatto con i ragazzi vestono in borghese, mentre coloro che operano negli uffici e gli ufficiali vestono sempre in divisa;
  • educatori: 7 presenti;
  • personale amministrativo: composto attualmente da 3 persone

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data 5 luglio 2012.

Fonte: Associazione Antigone

Caratteristiche e competenze
L’UEPE (ex-CSSA, Centri di Servizio Sociale per Adulti) cura l’applicazione ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza. E’ rivolto ai cittadini, di età superiore ai 18 anni, condannati ad uno o più reati e nelle seguenti condizioni:

  • stanno scontando una condanna in carcere o sul territorio attraverso le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare)
  • sono in attesa che il Tribunale di Sorveglianza decida se concedere o meno la possibilità di scontare la condanna fuori dal carcere, presso un domicilio segnalato dal condannato

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